RELAZIONE ESPLICATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL. N.112/2008

05.07.2008

Estratto della relazione relativamente agli articoli in materia di giustizia
LA

R E L A Z I O N E

DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE

DEL DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2008, N.112,

RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

 

(OMISSIS)

CAPO IX GIUSTIZIA

 

Art. 50

(Cancellazione della causa dal ruolo)

 

L’articolo, nell’ambito di una disposizione volta a snellire il processo, prevede che se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

 

Art. 51

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica)

 

Due norme, concernenti le notifiche telematiche, prevedono in primo luogo che negli Albi forensi territoriali risulti, quando sarà attivato, l’indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, relativo all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e contabile.

L’articolo prevede anche che con decreto del Ministro della giustizia adottato sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, vengano individuati i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni in esame.

 

Art. 52

(Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia)

 

L’articolo reca disposizioni per il contenimento delle spese di giustizia. In particolae si prevede che ai fini della quantificazione dell’importo di applica la norma che stabilisce che il funzionario addetto quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Inoltre la disposizione prevede che entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo.

 

Art. 53

(Razionalizzazione del processo del lavoro)

 

Al fine di garantire una maggiore trasparenza e soprattutto tempi certi e per la decisione invece viene stabilito che, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice non solo debba dare lettura del dispositivo ma debba esporre anche le ragioni di fatto e diritto della decisione. Per ottimizzare i tempi anche in casi particolarmente complessi deve essere fissato nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.

 

Art. 54

(Accelerazione del processo amministrativo)

 

Si tratta di norma di accelerazione dei processi amministrativi. E’ altresì aggiunta una modifica alla legge sul Consiglio di Stato che permette al Presidente di variare le competenze delle Sezioni, aumentando quelle Giurisdizionali a scapito di quelle consultive ( sempre rimanendo nel numero complessivo di sei e quindi senza oneri a c arico del bilancio dello Stato) per adeguarle al diverso carico di lavoro tra giuridizione e consultiva di verifica in periodi alterni. Infine è attribuito al Presidente il potere di determinare la composizione dell’adunanza plenaria che oggi è attribuito al Consiglio di Presidenza.

 

 

Art. 55

(Accelerazione del contenzioso tributario)

 

Si tratta di norma di accelerazione dei processi di natura tributaria. Viene previsto che i processi pendenti per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente norma in esame, gli uffici depositano presso la competente segreteria apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio.

Nel caso in cui manca tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

 

Art. 56

(Disposizioni transitorie)

 

L’articolo prevede che le modificazioni al codice di procedura civile apportate dal presente decreto-legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

 

(OMISSIS)

 

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