PCT A VENEZIA. I DECRETI MINISTERIALI E LE CIRCOLARI DI TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO

04.04.2011

Oggi al via le comunicazioni e notificazioni telematiche. Un avviso importante per gli avvocati non ancora iscritti al PdA (Punto di Accesso) in calce alla Circolare del Triibunale

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (GU n. 64 del 19-3-2011 )

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso:

Corte d'appello di Venezia. (11A03717)

La Circolare Prot.3181/11 del 28/3/2011 

 

Tribunale di Venezia. (11A03723)

La Circolare Prot.134/11 del 31/3/2011 (contenente un avviso importante per gli avvocati non ancora iscritti al PdA).

 

GLI ALTRI TRIBUNALI Tribunale di Bassano del Grappa. (11A03718)

Tribunale di Verona. (11A03720)

Tribunale di Belluno. (11A03721)

Tribunale di Treviso. (11A03722)

Tribunale di Vicenza. (11A03724)

Tribunale di Padova. (11A03725)

 

I decreti

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso la Corte d'appello di Venezia

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal

decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni,

dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o piu'

decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a

decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al

primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la

notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di

procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonche' le

notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.

4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad

applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in

particolare quelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel

processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi

alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei

documenti informatici degli uffici giudiziari nella Corte d'Appello

di Venezia, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi

informativi Automatizzati;

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto

dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la Corte d'Appello

di Venezia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura

Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Art. 1

 

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di

cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso la Corte

d'Appello di Venezia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e

le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.

192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al

consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via

telematica.

Art. 2

 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

 

Il Ministro: Alfano

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Bassano del Grappa

 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal

decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni,

dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o piu'

decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a

decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al

primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la

notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di

procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonche' le

notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.

4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad

applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in

particolare quelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel

processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi

alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei

documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di

Bassano del Grappa, come da comunicazione del Responsabile per i

Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto

dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di

Bassano del Grappa, limitatamente al settore civile; sentiti

l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Art. 1

 

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di

cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il

Tribunale di Bassano del Grappa.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e

le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.

192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al

consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via

telematica.

 

Art. 2

 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

 

Il Ministro: Alfano

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Verona.

 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,

n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il

quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la

fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le

comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma

dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra

comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le

comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti

dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,

continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni

ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel

processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi

alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei

documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di

Verona, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi

informativi Automatizzati;

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto

dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale

di Verona, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura

Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Verona;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Art. 1

 

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di

cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito

con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il

Tribunale di Verona.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e

le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice

di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma

dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra

comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le

comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

effettuate per via telematica.

 

Art. 2

 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

 

Il Ministro: Alfano

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Belluno

 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,

n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il

quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la

fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le

comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma

dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra

comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le

comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti

dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,

continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni

ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel

processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi

alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei

documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di

Belluno, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi

informativi Automatizzati;

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto

dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale

di Belluno, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura

Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Belluno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Art. 1

 

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di

cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito

con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il

Tribunale di Belluno.

2.Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le

comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma

dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra

comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le

comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

effettuate per via telematica.

 

Art. 2

 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

 

Il Ministro: Alfano

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Treviso

 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,

n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il

quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la

fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le

comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma

dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra

comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le

comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti

dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,

continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni

ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel

processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi

alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei

documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di

Treviso, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi

informativi Automatizzati;

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto

dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale

di Treviso, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura

Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Art. 1

 

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di

cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito

con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il

Tribunale di Treviso.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e

le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice

di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma

dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra

comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le

comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

effettuate per via telematica.

Art. 2

 

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

 

Il Ministro: Alfano

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Venezia

 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal

decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda

ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione

della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le

comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.

192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al

consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via

telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.

4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad

applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in

particolare quelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel

processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi

alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei

documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di

Venezia, come da comunicazione del responsabile per i sistemi

informativi automatizzati;

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto

dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di

Venezia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura

generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio

dell'ordine degli avvocati di Venezia;

 

Emana

il seguente decreto:

 

Art. 1

 

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di

cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il

tribunale di Venezia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e

le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.

192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al

consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via

telematica.

 

Art. 2

 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

 

Il Ministro: Alfano

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Vicenza.

 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal

decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda

ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione

della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le

comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.

192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al

consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via

telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.

4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad

applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in

particolare quelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel

processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi

alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei

documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di

Vicenza, come da comunicazione del responsabile per i sistemi

informativi automatizzati;

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto

dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di

Vicenza, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura

generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio

dell'ordine degli avvocati di Vicenza;

 

Emana

il seguente decreto:

 

Art. 1

 

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di

cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il

tribunale di Vicenza.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e

le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.

192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al

consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via

telematica.

Art. 2

 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

 

Il Ministro: Alfano

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 febbraio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Padova.

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,

n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il

quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la

fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le

comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di

procedura civile, la notificazione di cui al primo comma

dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra

comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le

comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti

dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,

continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni

ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel

processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi

alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei

documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di

Padova, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi

informativi Automatizzati;

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto

dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale

di Padova, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura

Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Padova;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Art. 1

 

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di

cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito

con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il

Tribunale di Padova.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e

le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice

di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma

dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra

comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le

comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

effettuate per via telematica.

Art. 2

 

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

 

Il Ministro: Alfano

 

 

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