PCT A VENEZIA. I DECRETI MINISTERIALI E LE CIRCOLARI DI TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO
04.04.2011
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (GU n. 64 del 19-3-2011 )
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso:
Corte d'appello di Venezia. (11A03717)
La Circolare Prot.3181/11 del 28/3/2011
Tribunale di Venezia. (11A03723)
La Circolare Prot.134/11 del 31/3/2011 (contenente un avviso importante per gli avvocati non ancora iscritti al PdA).
GLI ALTRI TRIBUNALI Tribunale di Bassano del Grappa. (11A03718)
Tribunale di Verona. (11A03720)
Tribunale di Belluno. (11A03721)
Tribunale di Treviso. (11A03722)
Tribunale di Vicenza. (11A03724)
Tribunale di Padova. (11A03725)
I decreti
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso la Corte d'appello di Venezia
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al
primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonche' le
notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.
4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad
applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in
particolare quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nella Corte d'Appello
di Venezia, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi
informativi Automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la Corte d'Appello
di Venezia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura
Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso la Corte
d'Appello di Venezia.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.
192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via
telematica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011
Il Ministro: Alfano
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Bassano del Grappa
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al
primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonche' le
notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.
4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad
applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in
particolare quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di
Bassano del Grappa, come da comunicazione del Responsabile per i
Sistemi informativi Automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di
Bassano del Grappa, limitatamente al settore civile; sentiti
l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il
Tribunale di Bassano del Grappa.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.
192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via
telematica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011
Il Ministro: Alfano
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Verona.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il
quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la
fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le
comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
effettuate per via telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti
dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni
ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di
Verona, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi
informativi Automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale
di Verona, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura
Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Verona;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il
Tribunale di Verona.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice
di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
effettuate per via telematica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011
Il Ministro: Alfano
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Belluno
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il
quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la
fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le
comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
effettuate per via telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti
dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni
ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di
Belluno, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi
informativi Automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale
di Belluno, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura
Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Belluno;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il
Tribunale di Belluno.
2.Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le
comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
effettuate per via telematica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011
Il Ministro: Alfano
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Treviso
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il
quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la
fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le
comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
effettuate per via telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti
dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni
ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di
Treviso, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi
informativi Automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale
di Treviso, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura
Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il
Tribunale di Treviso.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice
di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
effettuate per via telematica.
Art. 2
1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011
Il Ministro: Alfano
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Venezia
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda
ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione
della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le
comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.
192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via
telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.
4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad
applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in
particolare quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di
Venezia, come da comunicazione del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di
Venezia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Venezia;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il
tribunale di Venezia.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.
192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via
telematica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011
Il Ministro: Alfano
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 gennaio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Vicenza.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda
ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione
della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le
comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.
192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via
telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art.
4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad
applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in
particolare quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di
Vicenza, come da comunicazione del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di
Vicenza, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Vicenza;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il
tribunale di Vicenza.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art.
192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via
telematica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011
Il Ministro: Alfano
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 febbraio 2011 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Padova.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il
quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la
fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le
comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
effettuate per via telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti
dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni
ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti";
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di
Padova, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi
informativi Automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale
di Padova, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura
Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Padova;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il
Tribunale di Padova.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice
di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
effettuate per via telematica.
Art. 2
1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2011
Il Ministro: Alfano
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