MILLEPROROGHE. GARANTE PRIVACY: NOMINE SETTENNALI E NIENTE RICONFERME

28.02.2008

Il decreto 'milleproroghe', a soli due giorni dalla scadenza, è legge. Il Senato ha approvato in via definitiva l'ultimo atto della legislatura che contiene diversi provvedimenti.
Novità nel "consueto" decreto milleproroghe anche per l'Ufficio del Garante per la privacy: la durata delle nomine passa a sette anni. Stop alla possibilità di riconferma a fine mandato.

IL TESTO

Articolo 47-quater. (Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti)
1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei membri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e sanitari, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.
Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.

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