IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY SUL PEDINAMENTO DEL GIUDICE MESIANO

20.11.2009

Garante per la Protezione dei dati personali - il Segretario generale

dottor Raimondo Carmelo Mesiano

Rti Spa Gruppo Mediaset

Oggetto: segnalazione relativa alla diffusione del filmato ritraente il dott. Raimondo Carmelo Mesiano nel programma Mattino 5.

Si fa riferimento alla segnalazione con la quale il dott. Mesiano ha lamentato una possibile violazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") con riferimento alla diffusione televisiva di un filmato che lo ritrae in comuni azioni della sua vita privata, accompagnato da un commento.

L’Ufficio ha avviato un’istruttoria preliminare, chiedendo al titolare del trattamento interessato dalla segnalazione di formulare le proprie osservazioni.

RTI-Reti Televisive Italiane Spa definiscono il servizio di "Mattino 5" relativo al giudice Mesiano "sfortunato, infelice, inelegante e stravagante", ma negano l’illiceità della diffusione affermando che esso "è stato acquisito in luogo pubblico ed è relativo a persona divenuta celebre. Non è stata invece pubblicata alcuna notizia o fatto afferente la sua vita privata".

Negano l’illiceità anche sotto il profilo della raccolta delle immagini rilevando che "è avvenuta in modo del tutto lecito, senza artifici di sorta e senza l’uso di tecniche invasive".

Questo Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta, osserva quanto segue.

Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l’attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell’interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se – come più volte rilevato anche dal Garante (cfr., tra molti, provv. del 22 maggio 2009- doc. web n.1635938, 12 gennaio e 2 marzo 2006, rispettivamente doc. web nn. 1213631 e 1246867) - per questi ultimi vi sono più ampi margini nella diffusione di informazioni che può riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata (art. 1, comma 1, art. 6 comma 2, art. 10, comma 2 e art. 11, comma 2 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica). Tale orientamento trova d’altra parte un precedente anche nelle disposizioni relative all’uso dell’immagine (art. 97, legge 22 aprile 1941, n.633).

Stante il quadro giuridico illustrato, questo Ufficio ritiene che la diffusione del filmato che ritrae il giudice Mesiano in alcuni momenti della sua vita quotidiana (mentre è dal barbiere e mentre fuma una sigaretta seduto su una panchina di un giardino pubblico) è eccedente rispetto a una legittima attività giornalistica. Il filmato stesso e i commenti che lo accompagnano si soffermano specificatamente su alcuni particolari comportamenti del giudice Mesiano o su talune scelte relative al suo abbigliamento che risultano prive di ogni connessione o rilievo rispetto al suo ruolo pubblico (art. 6 comma 2 del codice di deontologia: "La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica"). Ad avviso dell’Ufficio, pertanto, la doglianza del segnalante appare meritevole di considerazione e di tutela.Precisato quanto sopra, si fa presente che per il caso di specie non sono stati ravvisati i presupposti per promuovere l’adozione di un provvedimento inibitorio da parte del Garante (

art. 154, comma 1 lett. b del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 e art. 11, comma 1, lett. d e 13 del regolamento n. 1/ 2007 del 14 dicembre 2007) in quanto il conduttore di Mattino 5, Raimondo Brachino, ha pubblicamente dichiarato che il servizio non sarà più trasmesso e, comunque, la vicenda ormai si è conclusa sul piano dell’attenzione dei mezzi di informazione.

Resta, comunque, impregiudicata la facoltà di far valere davanti all’autorità giudiziaria gli eventuali diritti anche di carattere risarcitorio o inerenti ad altri profili diversi dalla protezione dei dati, con riferimento agli accostamenti o ai giudizi ritenuti lesivi dell’onore o della reputazione.

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