IL 20 DICEMBRE ENTRANO IN VIGORE LE MODIFICHE ALLE REGOLE TECNICHE DEL PROCESSO TELEMATICO

06.12.2012

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 5/12/2012 n.284 il decreto 15 ottobre 2012 n. 209 del Ministero della Giustizia - Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie Dell'informazione e comunicazione - modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44». L'entrata in vigore del provvedimento è fissata per il 20 dicembre 2012.


Di seguito il decreto di modifica:

DECRETO 15 ottobre 2012, n. 209 - Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione -modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44». (12G0235)

Art. 1 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo e' soppresso; b) al secondo periodo, le parole: «Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione,» sono soppresse; c) al secondo periodo, le parole: «dal codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vigente normativa processuale». Art. 2 Modifiche all'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico.»; b) al comma 4 le parole «e vi appone la sua firma digitale, ove previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale». Art. 3 Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44». Art. 4 Modifiche all'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, le parole «nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste dalla normativa processuale vigente». Art. 5 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve» sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.». Art. 6 Modifiche all'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. L'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e' sostituito dal seguente: «1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilita' dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso e' garantita la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.». 2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre. Art. 7 Modifiche all'articolo 35 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 35, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, dopo le parole «L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici», sono inserite le seguenti «da parte dei soggetti abilitati esterni». Art. 8 Clausola di invarianza Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2012

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