CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE. PUBBLICATE IN G.U. LE MODIFICHE
14.09.2016
Pubblicato in GU (e in vigore dal 14/9/2016), il D.Lgv. 26 agosto 2016, n. 179 recante modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179
Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192) (GU n.214 del 13-9-2016)
Vigente al: 14-9-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
177;
Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 maggio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima della lettera a), e' inserita la seguente: «0a) AgID:
l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;»;
b) dopo la lettera i-quinquies) e' inserita la seguente:
«i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o
indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;»;
c) dopo la lettera n-bis) e' inserita la seguente: «n-ter)
domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui
al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e
del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che
abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che
consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che
sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione
europea;»;
d) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) documento
informatico: il documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;»;
e) alla lettera s) le parole: «elettronica avanzata» sono
sostituite dalla seguente: «qualificata» e le parole: «certificato
qualificato e» sono soppresse;
f) dopo la lettera u-ter) e' inserita la seguente: «u-quater)
identita' digitale: la rappresentazione informatica della
corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in
forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo
dell'articolo 64;»;
g) dopo la lettera bb) sono inserite le seguenti:
«cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o
commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,
o che ne ha la disponibilita';
dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema
informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire
in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di
informazioni e l'erogazione di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di
Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici
dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati,
delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.»;
h) le lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q),
q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui
all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica
certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico
di recapito certificato.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «modalita' piu' appropriate» sono
inserite le seguenti: «e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento
degli interessi degli utenti»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del
presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' alle societa' a controllo pubblico, come
definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo
18 della legge n. 124 del 2015, escluse le societa' quotate come
definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.»;
c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia
di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni ispettive e di
controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e
consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si
applicano altresi' al processo civile, penale, amministrativo,
contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia
diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo
telematico.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli
strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al
procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute.»;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi e'
attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da
consentire, mediante strumenti informatici, la possibilita' per il
cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti
ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di
avanzamento, nonche' di individuare l'ufficio e il funzionario
responsabile del procedimento;
1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto
all'assegnazione di un'identita' digitale attraverso la quale
accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64;
1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati
dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale di cui
al comma 1-quinquies, nonche' di inviare comunicazioni e documenti
alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un
domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 3-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Domicilio digitale
delle persone fisiche»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche
amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare
al comune di residenza un proprio domicilio digitale.»;
c) al comma 2, le parole: «L'indirizzo» sono sostituite dalle
seguenti: «Il domicilio» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e
costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.»;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a
indicarne uno e' messo a disposizione un domicilio digitale con
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con
le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono
essere consegnati ai cittadini.»;
f) al comma 4-bis, le parole: «di cui al comma 1,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2» e, dopo le parole:
«firma elettronica» sono inserite le seguenti: «qualificata o»;
g) al comma 4-quater, le parole: «all'articolo 23-ter, comma 5,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 2-bis,»;
h) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
«4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del
Codice civile puo' essere eletto anche presso un domicilio digitale
diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale
indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati
all'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo' opporre
eccezioni relative a tali circostanze.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad
accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti
spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento
elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati
sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilita' di
accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza
discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come
definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del
regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni
di pagamento basate su carta.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti
di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai sensi
dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le
modalita' di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di
pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo
degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.»;
d) i commi 3, 3-bis e 3-ter sono abrogati;
e) al comma 4 le parole: «, lettere a) e b)» sono soppresse.
Art. 6
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
le parole: «Per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
3-bis, per le comunicazioni».
Art. 7
Modifiche all'articolo 6-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli
indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo
di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'INI-PEC
acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi
qualificati dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal
decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.».
2. Dopo l'articolo 6-bis e' inserito il seguente:
«Art. 6-ter. (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). - 1. Al fine di
assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il
pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della
pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel
quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le
pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate
all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia'
formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e
i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno
semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e
del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'
dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza). -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla
riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di
una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e
rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto
delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di
qualita' anche in termini di fruibilita', accessibilita', usabilita'
e tempestivita', stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo
71.
2. Gli standard e i livelli di qualita' sono periodicamente
aggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli
standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in
un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla
qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e
tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui
propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di
utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
articolo, gli interessati possono agire in giudizio, anche nei
termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20
dicembre 2009, n. 198.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del
2005 e' sostituito dal seguente: «Lo Stato e i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la
diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare
riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al
fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e
l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con
azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi
diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.».
2. Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Connettivita' alla rete Internet negli uffici e
luoghi pubblici). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea,
la disponibilita' di connettivita' alla rete Internet presso gli
uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori
scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che
la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a
disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione
tramite SPID, carta d'identita' elettronica o carta nazionale dei
servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati
dall'Agid.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a
disposizione degli utenti connettivita' a banda larga per l'accesso
alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le
modalita' determinate dall'AgID.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del
2005, le parole: «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», e le parole:
«sia individuali che collettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e
migliorare la qualita' dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo,
ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica
sugli schemi di atto da adottare».
Art. 11
Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «la garanzia dei diritti» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'effettivo
riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al
presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui
all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni,
in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, garantendo
l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di
servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono
l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o,
se di proprieta' dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di
ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni
di sicurezza nell'utilizzo.»;
d) i commi 4, 5 e 5-bis sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con
riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 12
Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi'
volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica
giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla
modalita' operativa digitale.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AgID
assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale,
regionale e locale, con la finalita' di progettare e monitorare
l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica
amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard
che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i
servizi erogati.»;
b) al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
secondo le modalita' di cui al comma 2»;
c) i commi 3 e 3-bis sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e'
inserito il seguente:
«14-bis. (Agenzia per l'Italia digitale). - 1. L'Agenzia per
l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla realizzazione degli
obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli
indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in
particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo
delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica
amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese,
nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e
secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta
la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e
svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonche' di
vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente
Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali,
in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica
amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilita' e
cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli
dell'Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica
dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto
Piano e' elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle
informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed
e' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle amministrazioni in
relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla
lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole
amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei
sistemi informatici secondo le modalita' fissate dalla stessa
Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e
progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o
avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di
innovazione ad essa assegnati nonche' svolgendo attivita' di
progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di
preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche
tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti,
sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi
relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la
congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura
negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di
procedura aperta. Il parere e' reso tenendo conto dei principi di
efficacia, economicita', ottimizzazione della spesa delle pubbliche
amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni
e il miglioramento dei servizi erogati, nonche' in coerenza con i
principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali
approvati. Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di
competenza dell'Autorita' nazionale anticorruzione e' trasmessa
dall'AgID a detta Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti,
sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi
dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da
Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di
beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e
definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della
presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della
fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la
tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di
aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che
caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto
previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita' per il monitoraggio
sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione
interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento UE 910/2014 in qualita' di organismo a tal fine
designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti
di cui all'articolo 44-bis, nonche' sui soggetti, pubblici e privati,
che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale
funzione l'Agenzia puo' irrogare per le violazioni accertate a carico
dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo
32-bis in relazione alla gravita' della violazione accertata e
all'entita' del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di
legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni
altra funzione prevista da leggi e regolamenti gia' attribuita a
DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione nonche' al Dipartimento per l'innovazione tecnologica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.
82 del 2005 le parole: «detta norme tecniche ai sensi dell'articolo
71 e» sono soppresse.
Art. 15
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, alinea, e' sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione
delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole
tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti
soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo
restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla
modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita',
attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:»;
b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: «analisi» e' inserita
la seguente: «periodica»;
c) al comma 1, lettera j), dopo le parole «firma digitale» sono
inserite le seguenti: «o firma elettronica qualificata»;
d) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e'
dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica
e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla
transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di
vertice politico.»;
e) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il
numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale
in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e
imparzialita'. Al difensore civico per il digitale chiunque puo'
inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione
del presente Codice e di ogni altra norma in materia di
digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se
tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale
invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi
rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di
riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente
Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa,
le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e
1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano
privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie
posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente
a quello amministrativo dell'ente.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con
il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro
delegato nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in
materia di innovazione e digitalizzazione.
2. La Conferenza e' nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di
innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente
e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell'AgID.
3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione
telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei
portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente
dell'innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Alla Consulta permanente dell'innovazione possono essere
sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.»;
c) i commi 4 e 5 sono abrogati.
Art. 17
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Validita' ed
efficacia probatoria dei documenti informatici»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue
caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e
immodificabilita'.»;
d) al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono
soppresse.
Art. 18
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «firma elettronica,» sono inserite
le seguenti parole: «soddisfa il requisito della forma scritta e»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresi' l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del
dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e
dei documenti in via telematica secondo la normativa anche
regolamentare in materia di processo telematico.»;
c) al comma 2-bis, le parole: «Salvo quanto previsto
dall'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso di
sottoscrizione autenticata» e le parole: «soddisfano comunque il
requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale.» sono sostituite dalle seguenti:
«redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti
informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale.»;
d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento
informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita'
con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti,
l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in
presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o
digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata
agli atti.»;
e) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 19
Modifiche all'articolo 22
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma
6 e' abrogato.
Art. 20
Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere
apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con
le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale e'
possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la
corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno
apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di
legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo'
essere richiesta la produzione di altra copia analogica con
sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I
programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di
libera e gratuita disponibilita'.».
Art. 21
Modifiche all'articolo 23-ter
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo.»;
b) i commi 2 e 5 sono abrogati.
Art. 22
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «stabilite ai sensi dell'articolo 71»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma
digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a
mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato
annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente
parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento
eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al
medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.».
Art. 23
Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «tipo di firma» e' inserita la
seguente: «elettronica»;
b) al comma 4 le parole: ", comma 5" sono soppresse.
Art. 24
Modifiche all'articolo 28
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Certificati di firma
elettronica qualificata»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In aggiunta alle
informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la
possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma
elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i
titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice
fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita'
fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice
identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza
sociale o un codice identificativo generale.»;
d) al comma 3, alinea, le parole: «certificato qualificato» sono
sostituite dalle seguenti: «certificato di firma elettronica
qualificata» e dopo le parole «se pertinenti» sono aggiunte le
seguenti: «e non eccedenti rispetto»;
Art. 25
Modifiche all'articolo 29
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Qualificazione e
accreditamento»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi
fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta
elettronica certificata, di gestore dell'identita' digitale di cui
all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui
all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di
qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una
relazione di valutazione della conformita' rilasciata da un organismo
di valutazione della conformita' accreditato dall'organo designato ai
sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge
23 luglio 2009, n. 99.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste
dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del
presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente
deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti
criteri:
a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il
limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello
di servizio offerto;
b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in
modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di
servizio offerto.»;
e) al comma 4 la parola: «accreditamento» e' sostituita dalle
seguenti: «qualificazione o di accreditamento»;
f) al comma 6 dopo la parola: «elenco» sono inserite le seguenti:
«di fiducia»;
g) i commi 7 e 8 sono abrogati.
Art. 26
Modifiche all'articolo 30
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' dei
prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta
elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e di
conservatori»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di
posta elettronica certificata, i gestori dell'identita' digitale di
cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che
cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono
tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.»;
c) il comma 2 e' abrogato.
Art. 27
Modifiche all'articolo 32
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi del
titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata»;
b) al comma 1, dopo le parole: «custodia del dispositivo di
firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti di
autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da
remoto,»;
c) la parola: «certificatore» e' sostituita, ovunque ricorra,
dalle seguenti: «prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata»;
d) al comma 3, alinea, la parola: «inoltre» e' sostituita dalla
seguente: «comunque»;
e) al comma 3, lettera g), dopo le parole: «compromissione del
dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti
di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di
firma,»;
f) al comma 5, le parole: «raccoglie i dati personali solo
direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito
consenso,» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie i dati
personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo
esplicito consenso, tramite il terzo,».
Art. 28
Modifiche all'articolo 32-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni per i
prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta
elettronica certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per
i conservatori»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'AgID puo' irrogare ai prestatori di servizi fiduciari
qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori
dell'identita' digitale e, limitatamente alle attivita' di
conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai
soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi
del Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni
amministrative in relazione alla gravita' della violazione accertata
e all'entita' del danno provocato all'utenza, per importi da un
minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo
restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Nei casi di
particolare gravita' l'AgID puo' disporre la cancellazione del
soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono
irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di
indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della
legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui
al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli
obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice,
fissando un termine e disciplinando le relative modalita' per
adempiere.»;
d) al comma 2, le parole: «nel sistema» sono sostituite dalle
seguenti: «nei sistemi di posta elettronica certificata» e le parole:
«il certificatore qualificato o» sono soppresse;
e) al comma 3 dopo le parole «commi 1» inserire le seguenti: «,
1-bis;»;
f) il comma 4 e' abrogato.
Art. 29
Modifiche all'articolo 34
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme particolari
per le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1, lettera a) la parola: «accreditarsi» e' sostituita
dalla seguente: «qualificarsi» e l'ultimo periodo e' soppresso.
c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 30
Modifiche all'articolo 35
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dispositivi sicuri e
procedure per la generazione della firma qualificata»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi
per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo
elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del
Regolamento eIDAS.»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di una firma» e'
inserita la seguente: «elettronica», dopo la parola «qualificata»
sono inserite le seguenti: «o di un sigillo elettronico» e, infine,
le parole: «dall'Allegato III della direttiva 1999/93/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'Allegato II del regolamento eIDAS»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La conformita' di
cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo
all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto
dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della
conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione
utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'AgID
in conformita' alle linee guida di cui al comma 5.».
Art. 31
Modifiche all'articolo 37
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il certificatore qualificato o
accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di
servizi fiduciari qualificato»;
b) al comma 2, primo periodo, la parola: «certificatore» e'
sostituita dalla seguente «prestatore» e, al secondo periodo, la
parola: «certificatore» e' sostituita dalle seguenti: «prestatore di
servizi fiduciari qualificato»;
c) al comma 3 la parola: «certificatore» e' sostituita dalla
seguente: «prestatore»;
d) al comma 4 le parole «certificatore accreditato» sono
sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1»;
e) al comma 4-bis, le parole: «certificatore qualificato» sono
sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1» e le
parole: «un certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «un
prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
f) dopo il comma 4-bis e' aggiunto, infine, il seguente:
«4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non
ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima
al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta
giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni
pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al
doppio.».
Art. 32
Modifiche all'articolo 40
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «propri documenti» sono inserite le
seguenti: «, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici
registri,»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 33
Modifiche all'articolo 40-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 le
parole: «47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter, 57-bis, comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,».
Art. 34
Modifiche all'articolo 41
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro
competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di
interoperabilita' e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 12, comma 2.»;
b) al comma 2-bis le parole: «, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica» sono soppresse;
c) i commi 1-bis e 3 sono abrogati.
Art. 35
Modifiche all'articolo 43
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di
conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in
ogni momento richiedere accesso al documento stesso.».
Art. 36
Modifiche all'articolo 44
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti per la
gestione e conservazione dei documenti informatici»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei
documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il
documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea
di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e documenti
presenti;
c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
documenti in entrata e in uscita;
d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra
ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla
stessa formati;
e) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;
f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del
sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei
dati personali;
g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di
altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei
procedimenti complessi;
h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del
sistema di classificazione adottato;
i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e
alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo
univoco;
j) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.»;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti
informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il
dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il
responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e
con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti
informatici, nella definizione e gestione delle attivita' di
rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile
della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al
sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche
relative a procedimenti conclusi.»;
d) al comma 1-ter le parole: «dall'articolo 43 e dalle regole
tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «nel presente articolo».
Art. 37
Modifiche all'articolo 44-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al
comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 71».
Art. 38
Modifiche all'articolo 47
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasmissione dei
documenti tra le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il
documento puo' essere, altresi', reso disponibile previa
comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso.».
Art. 39
Modifiche all'articolo 48
del decreto legislativo n. 82 del 2005
2. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA» sono sostituite dalle
seguenti: «con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo
71»;
b) al comma 3 le parole: «al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alle
regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71».
Art. 40
Modifiche all'articolo 50
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il
comma 3 e' aggiunto, infine, il seguente:
«3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un
altro non modifica la titolarita' del dato.».
Art. 41
Modifiche all'articolo 51
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «le modalita' che garantiscono
l'esattezza,» sono sostituite dalle seguenti: «le soluzioni tecniche
idonee a garantire la protezione,» e le parole «dei dati,» sono
sostituite dalle seguenti: «dei dati e la continuita' operativa»;
b) il comma 1-bis, alinea, e' sostituito dal seguente: «1-bis.
AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre
autorita' competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per
la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la
sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale
ambito»:
c) la lettera a) del comma 1-bis e' sostituita dalla seguente:
«a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica
Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di
prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;»;
d) il comma 2-bis e' abrogato.
Art. 42
Modifiche all'articolo 52
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 1
e 8 sono abrogati.
Art. 43
Modifiche all'articolo 53
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle
pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e' soppressa;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche
il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche' delle
relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che
disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il
riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in
Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono
definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti
delle amministrazioni.»;
d) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 44
Modifiche all'articolo 54
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma
1 e' sostituito dal seguente:
«1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.».
Art. 45
Modifiche all'articolo 59
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale, presso l'AgID e' istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento
per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e
relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini
dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per
quanto riguarda i metadati.»;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono adottate,
anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole
tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del
Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonche'
per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei
dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.»;
e) i commi 6 e 7-bis sono abrogati.
Art. 46
Modifiche all'articolo 60
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «utilizzabile» a: «vigenti» sono
sostituite dalle seguenti: «rilevante per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche
solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle
normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «La realizzazione»
a: «di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «Tali
sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono realizzati e
aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) al comma 3-bis, alinea, le parole: «e fino all'adozione del
decreto di cui al comma 3» sono soppresse;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. L'AgID
pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati
di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.».
Art. 47
Modifiche all'articolo 61
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del
2005, le parole: «Fermo restando il termine di cui all'articolo 40,
comma 4,» sono soppresse.
Art. 48
Modifiche all'articolo 62
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «l'Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR)» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANPR»;
b) al comma 3 le parole: «dell'Anagrafe nazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Anagrafe stessa»;
c) al comma 6, lettera a), la parola: «58» e' sostituita dalla
seguente: «50».
Art. 49
Modifiche all'articolo 63
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni centrali»
sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2,»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «Le pubbliche
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici» sono sostituite
dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in conformita' alle
regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le
regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.» sono sostituite dalle
seguenti: «in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo
71.»;
d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
Art. 50
Modifiche all'articolo 64
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico per
la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di
soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte
dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.»;
d) al comma 2-sexies, lettera c), le parole: «, compresi gli
strumenti di cui al comma 1» sono soppresse;
e) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti:
«2-septies. Un atto giuridico puo' essere posto in essere da un
soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema
informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in
maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volonta'.
Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e
dei documenti in via telematica secondo la normativa anche
regolamentare in materia di processo telematico.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
identificazione informatica.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies puo' avvenire
anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei
servizi.».
2. Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente:
«Art. 64-bis. (Accesso telematico ai servizi della Pubblica
Amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle regole
tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso
telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 51
Modifiche all'articolo 65
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» e' sostituita
dalla seguente: «qualificato»;
b) al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'istante o il
dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi
previsti;»;
c) al comma 1, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del
documento d'identita';»;
d) al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»;
e) il comma 1-bis e' abrogato;
f) al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono
soppresse;
g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le
modalita' previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al comma 1».
Art. 52
(Modifiche all'articolo 66
del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: «modalita' elettroniche» sono
inserite le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71,»;
b) il comma 8-bis e' abrogato.
Art. 53
Modifiche all'articolo 68
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "dall'Agenzia per l'Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi'
parere circa il loro rispetto" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'AgID";
b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati.
Art. 54
(Modifiche all'articolo 69
del decreto legislativo n. 82 del 2005
L'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). - 1. Le
pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi
informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice
sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio
pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle
proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto, ove possibile,
che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e
a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche
di SPC definite da AgID.».
Art. 55
Modifiche all'articolo 70
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. AgID definisce i requisiti minimi affinche' i programmi
informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei
al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con
riferimento a singoli moduli. Sono altresi' definite le modalita' di
inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
gestita da AgID.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 56
Modifiche all'articolo 71
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il
Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati
personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole
tecniche per l'attuazione del presente Codice.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 57
Modifiche all'articolo 73
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «(SPC),» fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: «e cooperazione (SPC), quale insieme
di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura
l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico
dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra
queste e i sistemi dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da
parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio
informativo di ciascun soggetto aderente.»;
c) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la
federabilita' dei sistemi;»;
d) al comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori
pratiche internazionali;»;
e) il comma 3-bis e' abrogato;
f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme di elementi che
comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e
l'interoperabilita';
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole
tecniche del Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione, al
fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della
tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di
interoperabilita'; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e
semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati,
il rispetto di necessari livelli di sicurezza.».
Art. 58
Modifiche all'articolo 75
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al
SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni
elettorali.
2. Chiunque puo' partecipare al SPC nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater.
3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle
interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e
ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilita'
del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da
privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite
ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.»;
b) il comma 3-bis e' abrogato.
Art. 59
Modifiche all'articolo 76
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005
le parole: «tra le pubbliche amministrazioni» sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e'
inserito il seguente:
«Art. 76-bis (Costi del SPC). - 1. I costi relativi alle
infrastrutture nazionali per l'interoperabilita' sono a carico dei
fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e
proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e
una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e
indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attivita'
specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle
singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attivita' di
centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' destinata a parziale copertura
della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite
da AgID.».
Art. 60
Incentivi e sanzioni.
Portale della performance
1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono disciplinati gli incentivi
relativi all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n.
82 del 2005, il suo rilievo ai fini della valutazione dei risultati,
nonche' la rilevanza, ai fini della responsabilita' dirigenziale,
della violazione delle medesime disposizioni e del mancato o
inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto l'Agid
stabilisce le modalita' per la realizzazione, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, di una banca dati degli
obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del Portale della
performance, gia' Portale della trasparenza, di cui all'articolo 19,
comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. A far data
dall'effettiva costituzione della suddetta banca dati, gli obblighi
di pubblicazione e comunicazione tra amministrazioni sono assolti con
la trasmissione al Portale della performance, secondo le modalita'
stabilite dall'AgID. Il decreto legislativo da adottare ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 disciplina il rilievo
della mancata trasmissione ai fini della responsabilita'
dirigenziale.
Art. 61
Disposizioni di coordinamento
1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate
le regole tecniche previste dall'articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del
Codice dell'amministrazione digitale restano efficaci fino
all'adozione del decreto di cui al primo periodo. Fino all'adozione
del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei
documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, e' sospeso, salva la
facolta' per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.
Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n.
82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto,
restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello
stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore
del presente decreto.
2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «presente decreto», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «presente Codice»;
b) la parola: «DigitPA», ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: «AgID»;
c) la rubrica del Capo VIII e' sostituita dalla seguente:
«Sistema pubblico di connettivita'» e la ripartizione in sezioni
dello stesso Capo e' abrogata;
d) la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come
«persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese»,
ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici».
3. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale
sistema puo' essere utilizzato anche per svolgere funzioni di
supporto al controllo delle identita' e alla prevenzione del furto di
identita' in settori diversi da quelli precedentemente indicati,
limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente
pertinenti.»;
b) al comma 5, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) i soggetti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;».
4. All'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero siano dotati di identita' digitale di livello massimo di
sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto
decreto legislativo n. 82 del 2005».
5. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici
per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati,
delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni
centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui
al comma 4.».
6. All'articolo 4, comma 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le parole: «previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83» sono sostituite dalle seguenti: «previsto
dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; le
parole «dell'articolo 83» e le parole «all'articolo 86» sono
soppresse.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non si
applicano alle procedure e ai contratti i cui relativi bandi o avvisi
di gara siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del
presente decreto.
8. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis) le parole «A decorrere dal termine indicato
nel comma 2-ter, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole
da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«secondo le modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili
dall'INPS»;
b) al comma 2-bis) le parole da «secondo» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' e
utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS»;
c) i commi 2-ter) e 2-quater) sono abrogati.
9. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto, rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice
di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante
la data presunta del parto, nonche' la dichiarazione sostitutiva
attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo n. 151 del 2001.
Art. 62
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo
4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa
attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il
decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), e' adottato entro
la stessa data.
2. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno
inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti
presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a
indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del
professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.
3. L'AgID definisce i limiti e le modalita' di applicazione
dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
introdotto dall'articolo 9 del presente decreto entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono
considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del
regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82
del 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino
alla loro scadenza.
5. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di
conformita', ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, e'
considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del
predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82
del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino
al completamento della valutazione della relazione da parte
dell'AgID.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui
sono fatte salve le rispettive competenze e nel rispetto degli
Statuti e delle relative norme di attuazione, favoriscono il raccordo
dell'azione di riordino istituzionale degli enti territoriali, di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con le politiche digitali.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si procede all'adeguamento dello statuto dell'AgID
alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 2005, come
modificato dal presente decreto.
8. Per il periodo di cui all'articolo 63, comma 1, le regole
tecniche di cui all'articolo 71, nonche' le regole tecniche e le
linee guida dell'AgID sono adottate sentito il Commissario di cui
allo stesso articolo 63, il quale puo' avvalersi dell'AgID per
l'elaborazione delle regole tecniche dallo stesso adottate.
Art. 63
Nomina commissariale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima
attuazione del presente decreto, puo' nominare, per un periodo non
superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario
svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici,
anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie
dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione
degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente
all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale
ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
individua uno o piu' progetti di rilevanza strategica e di interesse
nazionale, dei quali puo' affidare l'attuazione, ai sensi del comma
1, al Commissario eventualmente nominato ai sensi del comma 1,
autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere
essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, il Commissario esercita poteri di impulso e di
coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui
competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia
digitale, nonche' il potere sostitutivo secondo le modalita' di cui
al comma 4.
4. In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative
all'attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 3, il
Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il
termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti
dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Commissario, su
autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, previa
comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere
sostitutivo.
5. Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e
limitatamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, puo'
avvalersi della collaborazione di societa' a partecipazione pubblica
operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della
comunicazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse
finalizzate allo scopo, e puo', inoltre, adottare nei confronti degli
stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
regole tecniche e linee guida, nonche' richiedere dati, documenti e
informazioni strumentali all'esercizio della propria attivita' e dei
propri poteri.
6. Il Commissario rappresenta il Presidente del Consiglio nelle
sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di
innovazione tecnologica, agenda digitale europea e governance di
Internet e partecipa, in ambito internazionale, agli incontri
preparatori dei vertici istituzionali al fine di supportare il
Presidente del Consiglio dei ministri nelle azioni strategiche in
materia di innovazione tecnologica.
7. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' definite la
struttura di supporto e le modalita' operative, anche sul piano
contabile, per la gestione dei progetti. Il Commissario operera'
quale funzionario delegato in regime di contabilita' ordinaria, ai
sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a valere per
l'anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del
Consiglio dei ministri sullo svolgimento della propria attivita'.
9. Per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario
straordinario non e' dovuto alcun compenso.
Art. 64
Abrogazioni
1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti
articoli:
a) 4;
b) 10;
c) 11;
d) 19;
e) 26;
f) 27;
g) 31;
h) 50-bis;
i) 55;
j) 57-bis;
k) 58;
l) 67;
m) 72;
n) 74;
o) 77;
p) 78;
q) 79;
r) 80;
s) 81;
t) 82;
u) 83;
z) 84;
aa) 85;
bb) 86;
cc) 87;
dd) 88;
ee) 89;
ff) 92.
2. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli 1,
2, 3, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati.
3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-bis e 2-ter
dell'articolo 47 sono abrogati.
4. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 20 e' abrogato;
b) all'articolo 21, comma 4, le parole: «e dai membri del Tavolo
permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana» sono
sostituite dalle seguenti: «e dai rappresentanti delle
amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per
ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione,
assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilita',
non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale
complessiva per le Amministrazioni centrali, affinche' siano
rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento
della spesa corrente di previsione suindicata».
5. All'articolo 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1. le parole: «, sentito il comitato tecnico di cui al
comma 2» sono soppresse;
1.2. le lettere a) e b) sono soppresse;
1.3. alla lettera c) le parole: «e procedurali nonche' di
strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita'
intelligenti» sono soppresse;
2) al comma 8, le parole: «delle iniziative del PNCI di cui al
comma 1, lettera a)» sono sostituite da «degli obiettivi di cui al
comma 1»;
3) al comma 9, le parole: «, sentito il Comitato di cui al comma
2,» sono soppresse;
4) i commi 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, e 19 sono
abrogati.
6. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
comma 3-bis e' abrogato.
Art. 65
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 66
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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