GIORNALISMO. L'AGGIORNAMENTO DI UN ARTICOLO ON LINE DEVE ESSERE SUBITO VISIBILE SIA NEL TITOLO SIA NELLA PREVIEW

22.11.2016

Dalla NewsLetter del Garante Privacy N. 421 del 21 novembre 2016

L'aggiornamento di un articolo pubblicato on line deve essere immediatamente visibile al lettore, sia nel titolo sia nel contenuto dell'anteprima (la cosiddetta preview). Non è sufficiente apporre una postilla alla fine dell'articolo. Solo così può dirsi effettiva la tutela garantita alla persona che chiede di aggiornare i dati a veder riconosciuta la sua attuale identità sociale. Lo ha affermato il  Garante privacy nell'accogliere parzialmente il ricorso di un uomo che, coinvolto in una vicenda giudiziaria quando rivestiva un ruolo pubblico, era stato poi scagionato e la sua posizione processuale archiviata [doc. web n. 5690019].

L'uomo si era rivolto all'Autorità  insoddisfatto dalle modalità adottate dal quotidiano che si era limitato ad inserire una breve nota alla fine di due articoli dei quali aveva chiesto l'aggiornamento.  La presenza in rete di queste "vecchie" informazioni – secondo il ricorrente arrecava un pregiudizio alla sua reputazione, personale e professionale, non corrispondendo a quanto realmente avvenuto, come dimostrato dalla successiva archiviazione del procedimento penale a suo carico.

L'Autorità, ritenendo comunque lecito il trattamento dei dati contenuti negli articoli mantenuti on line nell'archivio storico del quotidiano, ha rilevato tuttavia che il diritto della persona di ottenere l'aggiornamento delle informazioni che lo riguardano deve essere comunque garantito  qualora eventi successivi abbiano modificato quanto riportato, incidendo in modo significativo sul suo profilo e sulla sua immagine.

L'aggiornamento, inoltre, per salvaguardare l'attuale identità sociale della persona deve essere effettivo e non limitato ad una postilla poco visibile.

Non giudicando quindi adeguate le modalità scelte dall'editore, il Garante ha chiesto di rendere visibile, sia nel titolo che nelle preview, l'esistenza di sviluppi della vicenda: mediante, ad esempio, una nota accanto o sotto il titolo dell'articolo.

Leggi il provvedimento sul sito del Garante Privacy

 

[doc. web n. 5690019]

Provvedimento del 20 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 430 del 20 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 12 luglio 2016 da XY nei confronti di Editoriale Il Fatto S.p.A., in qualità di editore della testata on line "il fattoquotidiano.it", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione o l'aggiornamento del contenuto di due articoli indicati nell'atto introduttivo del procedimento, rispettivamente pubblicati il 20 ed il 25 gennaio 2012, in virtù della successiva evoluzione giudiziaria della vicenda in senso favorevole al medesimo;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato, in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla perdurante disponibilità in rete degli articoli citati, eccependo come la rappresentazione dei fatti in essi riportati, oltre a non rivestire più carattere di attualità, non corrisponda a quanto realmente accaduto, come dimostrato dall'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato nei suoi confronti con decreto del g.i.p. del 7 novembre 2013;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità il 28 settembre 2016;

VISTA la nota trasmessa il 4 agosto 2016 con la quale Editoriale Il Fatto S.p.A., nel rivendicare la legittimità della pubblicazione a suo tempo effettuata, ha comunicato:

di aver provveduto a dare atto, mediante inserimento di un'apposita postilla in calce agli articoli individuati dal ricorrente, dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale a suo tempo avviato a carico del medesimo;

di avere, pertanto, in tal modo provveduto a rendere il trattamento conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, senza con ciò ritenere "di essere obbligata a rimuovere gli articoli in parola dal proprio archivio";

di avere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, provveduto a fornire riscontro all'interpello preventivo trasmesso da quest'ultimo mediante la richiesta di far pervenire copia del provvedimento di archiviazione, tuttavia rimasta priva di riscontro;

VISTA la nota del 2 settembre 2016 con la quale il ricorrente ha:

contestato l'idoneità del riscontro ottenuto, in quanto effettuato attraverso il mero "inserimento di un trafiletto al termine degli articoli in questione con il quale viene data notizia dell'intervenuta archiviazione" con modalità assolutamente inadeguate a dare risalto all'evoluzione della vicenda giudiziaria in termini analoghi a quelli con i quali è stata diffusa la notizia originaria;

precisato che il riscontro che la resistente afferma di aver fornito all'interpello preventivo sarebbe stato, in realtà, inviato ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato dall'interessato sul quale, non può, in ogni caso, ritenersi gravante l'onere di fornire informazioni, quale quella dell'intervenuta archiviazione, "facilmente verificabile data l'ampia eco con la quale svariate testate giornalistiche ne hanno dato notizia";

CONSIDERATO, tutto ciò premesso e in via preliminare, che, secondo quanto previsto dall'art. 146, c0mma 1, del Codice, il ricorso può essere esaminato solo con riguardo alla richiesta di aggiornamento dei dati contenuti negli articoli ivi indicati e non invece con riferimento alla diversa istanza di loro rimozione, non contenuta nell'interpello preventivo e che, pertanto, va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO, poi, che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi al ricorrente, effettuato mediante la riproposizione on line sul sito Internet dell'editore resistente degli articoli che li contengono quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico, anche in relazione al ruolo pubblico ricoperto dall'interessato all'epoca dei fatti, e ciò sia al tempo della loro pubblicazione, sia attualmente per chi effettui una ricerca relativa alla vicenda in questione, che peraltro risulta ad oggi definita dal punto di vista giudiziario;

RILEVATO - quale indispensabile corollario della riconosciuta liceità del trattamento consistente nella conservazione degli articoli di cronaca, a suo tempo pubblicati, nella sezione archivio del sito internet dell'editore resistente – che vada comunque garantito all'interessato il diritto di ottenere l'aggiornamento dei dati personali che lo riguardano contenuti nei predetti articoli, qualora eventi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica incidendo in modo significativo sul profilo e sull'immagine del medesimo emergente da tale rappresentazione;

RITENUTO di dover tenere conto, sotto tale profilo, dei principi più volte espressi dall'Autorità sulla base di quanto deciso in merito dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012 della III sez. Cass. Civ.) che ha riconosciuto la necessità di garantire, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto coinvolto, la "contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della [stessa] ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo";

RITENUTO, altresì, che, affinché la tutela garantita all'interessato possa dirsi effettiva, le modalità concretamente utilizzate dal titolare del trattamento al fine di aggiornare adeguatamente la notizia a suo tempo pubblicata devono essere tali da consentirne, così come affermato nella sentenza sopra richiamata "il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento";

CONSIDERATO che, nel caso in esame, l'editore resistente ha provveduto ad inserire, in calce agli articoli oggetto di ricorso, una nota nella quale viene dato atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente, con l'indicazione delle relative motivazioni;

CONSIDERATO, tuttavia, che le modalità con le quali tale aggiornamento è stato effettuato non risultano idonee a rendere immediatamente percepibile, all'utente che consulti l'archivio (e sin dall'anteprima: cd. preview) l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l'effetto, di dover ordinare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, al titolare del trattamento di adottare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, modalità di aggiornamento delle notizie, riportate negli articoli individuati dal ricorrente, idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime degli stessi, l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda ivi rappresentata (mediante, ad esempio, l'inserimento di una nota accanto o sotto al titolo dell'articolo);

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Editoriale Il Fatto S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, al titolare del trattamento di adottare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, nei sensi di cui in premessa, modalità di aggiornamento delle notizie, riportate negli articoli individuati dal ricorrente, idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime degli stessi, l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda ivi rappresentata;

b) dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla richiesta di rimozione del contenuto degli articoli;

c) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Editoriale Il Fatto S.p.A., ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quaranta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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