INI-PEC. DA OGGI ONLINE L'INDICE NAZIONALE PEC DELLE IMPRESE E PROFESSIONISTI

19.06.2013

Mercoledì 19 Giugno 2013

IniPec

 

 

 

CAD - Codice PA digitale - D.LGV. 7/3/2005 N.82

Art.6 bis


1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di  posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3.   L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.  L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma 3.
  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la  realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.
  5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli  indirizzi  PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti  gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio per il tramite delle proprie strutture  informatiche al   fine   di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

Avviso legale Il testi del provvedimento normativo riportato non rivestono carattere di ufficialità e sono resi disponibili agli utenti al solo scopo informativo. L'unico testo normativo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

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