PROCESSO TELEMATICO E NUOVO ART.136 CPC (IN VIGORE NEL 2012)

07.12.2011

Le precisazioni del DGSIA sulle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte dall'art. 25 della L. 12/11/2011 n.183 (in vigore dal 31/01/2012) in relazione alla validità delle comunicazioni effettuate a norma dell'art. 51 del D.L. 25/06/2008 n.112

Con nota dd. 29/11/2011 n. 32658.U la Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia ha esposto le seguenti precisazioni, con riferimento alle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte dall’art. 25 della L. 12/11/2011 n. 183 e che entreranno in vigore dall’1/02/2012:

«L’analisi della normativa sopravvenuta, e in particolare della modifica dell’art. 136 C.P.C., induce a ritenere che rimanga inalterata la validità delle comunicazioni effettuate a norma dell’art. 51 del D.L. 25/06/2008 n. 112, per il rapporto di specialità che vi è tra tale ultima norma e l’art. 136 C.P.C.. L’esistenza di un rapporto di specialità e l’intenzione del legislatore di non modificare la norma speciale previgente trova conferma, peraltro, nell’inciso "Salvo che la legge disponga diversamente” del terzo comma del nuovo testo dell’art. 136 C.P.C..".

«Il nuovo art. 136 C.P.C., inoltre, prescrive il rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, in materia di posta elettronica certificata, e dunque continua a doversi applicare quanto previsto dal decreto del Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, comme 1 e 2, del D.L. 29/12/2009 n. 193, convertito nella L. 22/02/2010 n. 24”), e dal D.Lgs. 11/02/2005 n. 68 in tema di flussi di comunicazioni e di disciplina specifica sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).»

«In specie, come previsto da quest’ultimo decreto — art. 35, comma 3 — l’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata è stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale di questo responsabile per i sistemi informativi automatizzati, accertate le condizioni tecniche di funzionamento del sistema.»

«A seguito della suddetta attivazione, il sistema informatizzato di gestione dei registri (SICID e SIECIC) invia in automatico le comunicazioni attraverso messaggi di PEC e gestisce le relative ricevute. Essendo quindi il sistema di comunicazione integrato e automatico, non è consentito l’accesso manuale da parte degli Uffici alla casella di PEC di cui all’art. 4 del citato D.M. 44/2011; si rimanda, pertanto, ai relativi manuali (nonché alle istruzioni e al supporto fornito dal CISIA) per le funzioni di monitoraggio delle comunicazioni telematiche.»

«Si rammenta inoltre che, sempre ai sensi della suddetta normativa regolamentare, non possono essere utilizzate le caselle di PEC fornite ai fini amministrativi (@giustiziacert.it).»

«Si informa infine che sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, che censisce le caselle di PEC degli avvocati e degli ausiliari del giudice, a oggi sono pervenuti dagli ordini degli avvocati oltre 150.000 indirizzi di posta elettronica certificata

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