COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE. COUNTDOWN PER IL PASSAGGIO ALLA PEC EX D.M.44/2011
05.11.2011
A decorrere poi dal 19 novembre 2011, ai sensi dell’art. 35 comma 2, D.M. 21 febbraio 2011 n.44, tutte le trasmissioni telematiche in ingresso ed in uscita (quindi sia depositi che comunicazioni), potranno avvenire unicamente attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle specifiche di cui al provvedimento del 18 luglio 2011 del D.G.S.I.A.
° ° °
D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - Pubblicato nella G.U. n. 89 del 18-04-2011
Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.
ART. 35 (Disposizioni finali e transitorie)
1. L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrez-zature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunica-zione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
2. L’indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante "Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile" è utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Provvedimento 18 luglio 2011 - Pubblicato per estratto nella G.U. n. 175 del 29-7-2011
Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge 24/2010
Art. 30 Gestione del transitorio (art. 35 del regolamento)
- Al momento dell’attivazione, sul ReGIndE di cui all’articolo 7, dell’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al medesimo soggetto comunicando l’avvenuta attivazione. La comunicazione riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà usare per le successive trasmissioni unicamente la casella PEC.
- Contestualmente all’invio della comunicazione di cui al comma 1, il portale invia un messaggio di PEC alla casella di servizio del PdA, prevista dall’articolo 25, comma 16.
- A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato esterno utilizza unicamente il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, così come disciplinato nel presente provvedimento.
- A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi telematici:
- Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi indicata;
- Consente la ricezione di atti solo tramite PEC, rifiutando automaticamente il deposito tramite altro canale.
Approfondimenti:
Condividi su Facebook oppure segui la newsletter
14:00 22.04.2024 Edpb ENG: EDPB Annual Report 2023: Safeguarding individuals’ digital rights
11:01 23.04.2024 gdpdItaly Privacy: bilaterale, avviata stretta cooperazione tra Garante italiano e Garante federale tedesco Al centro dell'incontro le nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale e il ruolo delle autorità di protezione dei dati
Privacy bot on Telegram