VENEZIA. COSTITUZIONI IN UDIENZA. UNA PRASSI DA CAMBIARE CON L'EVVENTO DEL PCT

08.06.2011

Circolare del COA di Venezia n.7-2011 - L'invito rivolto agli avvocati da parte dei Dirigenti delle Cancellerie di Corte e Tribunale a provvedere alla costituzione in giudizio in cancelleria, anche lo stesso giorno dell'udienza, ma prima della celebrazione di questa, in modo da consentire l'immediata annotazione dell'incombente e del nominativo del procuratore. (Fonte COA Venezia)

Circolare n. 7/2011, prot. n. 4393/2011: Costituzione in cancelleria nelle cause civili avanti la Corte d’Appello e il Tribunale

I Dirigenti delle Cancellerie civili della Corte d’Appello e del Tribunale hanno segnalato a questo Consiglio gli inconvenienti derivanti da una prassi consolidata, vale a dire quella di costituirsi in giudizio direttamente all’udienza di comparizione, depositando in tale sede il proprio fascicolo.

Tale prassi, certamente legittima, non aveva fin qui dato adito a significativi rilievi. Con l’entrata in vigore, a decorrere dal 4 aprile u.s., del processo civile telematico (PCT), questa prassi ha dato invece luogo ad alcuni inconvenienti, che rischiano di compromettere il corretto funzionamento del sistema. La costituzione in udienza, in particolare, impedisce un’immediata annotazione del nominativo del legale (o dei legali) del convenuto o dell’interveniente, cui debbono notificarsi gli atti successivi; tale attività viene poi ulteriormente ostacolata dal fatto che, a volte, all’esito dell’udienza, la causa viene trattenuta “in riserva” per una qualche decisione immediata, per cui il fascicolo rimane materialmente a mani del Giudice, senza transitare per la Cancelleria.
In questa situazione, diventa dunque elevato il rischio che possa di seguito “saltare” qualche annotazione e, di conseguenza, qualche comunicazione al procuratore, che pure è ritualmente costituito.
È in questo quadro che i Dirigenti delle Cancellerie hanno chiesto a questo Consiglio di intervenire presso gli Iscritti, per segnalare la situazione e gli inconvenienti che ne possono derivare e, soprattutto, per invitarli a provvedere per la costituzione in giudizio in cancelleria, se del caso anche lo stesso giorno dell’udienza, ma prima della celebrazione di questa, in modo da consentire l’immediata annotazione dell’incombente e del nominativo del procuratore (o dei procuratori), ai fini delle successive comunicazioni.
Il Consiglio ritiene tale richiesta ragionevole ed in tal senso raccomanda agli Iscritti di curare appunto le costituzioni in giudizio in cancelleria ovvero, ove ciò non fosse per qualsivoglia motivo possibile, di segnalare alla Cancelleria l’avvenuta costituzione all’esito dell’udienza, in modo da consentire comunque l’immediata annotazione dei dati di rito.
Con i migliori saluti.
Venezia, 8 giugno 2011.

Franco Stivanello Gussoni, Segretario

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