ABBREVIAZIONE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI. FACCIAMO CHIAREZZA
10.07.2008
DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Consiglio dei Ministri: 18/06/2008
MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
OMISSIS
Art. 62 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)
1. All’articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
NEWS DI AGGIORNAMENTO SULLA NOTIZIA
IPOTESI DI ABBREVIAZIONE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE. ULTIIMO ATTO: LA SPARIZIONE
L'art. 62 che disponeva la riduzione a 30 giorni, sparisce anche dal d.l. collegato alla finanziaria. Fine di un incubo
Dalle dichiarazioni del Ministro Alfano del 19 giugno scorso (2008) che dava per certa l'abbreviazione del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale già per l'imminente estate 2008, siamo ora giunti alla completa eliminazione della norma anche dal D.L. collegato alla finanziaria attualmente in duscussione. L'art.62 del D.L. collegato alla finanziaria è infatti sparito per un emendamento del Governo stesso.
Approfondimenti:
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