ELIMINARE LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI ? NO GRAZIE !

26.02.2008

Strane proposte nei programmi elettorali
Nel testo di un programma di governo - non si indica quale, perchè non ci interessa far politica - si riporta la seguente dicitura: "Eliminare la sospensione feriale dei termini processuali".

La sospensione feriale dei termini è prevista dall’art. 1, comma 1, della L. 7/10/1969, n. 742, il quale dispone che "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

La sospensione dei termini già non opera in diverse ipotesi di particolare urgenza o celerità.

La ratio della norma, è bene rammentarlo, è quella di fornire una maggiore garanzia alla parte interessata e deve considerarsi un’applicazione del principio generale dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito all’art. 24 Cost. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è connessa alla particolare difficoltà di ottenere l’assistenza di un difensore durante tale periodo, e dunque si impone ogni qual volta la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere, a pena di decadenza, un suo diritto.

Come ha rammentato più volte la Corte Costituzionale, "l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità d'assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali. Tale scopo va, tuttavia, perseguito senza ledere interessi "preminenti", nei limiti, cioé, della gerarchia dei beni e valori giuridicamente tutelati; per queste ragioni, come ha sottolineato la sentenza di questa Corte n. 130 del 1974, il legislatore del 1969, come già quello del 1965, non potendo sacrificare allo scopo dell'istituto in discussione "le situazioni che avrebbero più gravemente inciso nella sfera dei termini di diritto sostanziale, ha circoscritto l'istituto ai soli termini processuali", oltre a prevedere le "eccezioni" di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 742 del 1969. L'esigenza di non perseguire "in modo totalitario e incondizionato" lo scopo di concedere agli avvocati e procuratori legali (ed anche alle parti) il necessario riposo feriale ha condotto il legislatore alla "limitazione" qui in discussione e, cioé, alla previsione della sospensione dei soli termini processuali. La categoria "termini processuali" é servita, pertanto, al legislatore per non arrecare pregiudizi, ingiustificati ed "ulteriori", rispetto a quelli "indispensabili" per il raggiungimento del necessario "riposo feriale". " Corte cost., 13/07/1987, n. 255

E ancora: "La mancata applicazione della sospensione dei termini ... viene ingiustificatamente (art. 3 della Costituzione) a pregiudicare il diritto alla difesa tecnica (art. 24 della Costituzione). (...) Nel periodo, corrispondente a quello stabilito dalla legge 742 del 1969, ... gli avvocati e procuratori godono le proprie ferie, pena la lesione dei parametri costituzionali invocati." Corte cost., 29/07/92, n. 380

Si pensa veramente che eliminando questo istituto (traguardo di civiltà), la Giustizia inizi a correre ?

Avv. Giorgio Battaglini - Venezia

Altro articolo sul  tema

Approfondimenti:




Condividi su Facebook oppure segui la newsletter





menu